Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - 30 novembre 2000, n. 217

"Acquisti delle organizzazioni di volontariato. Art. 8, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266."

 

L'argomento oggetto della presente circolare è stato esaminato in occasione della riunione tenutasi il 28 giugno 2000 con i responsabili dei Servizi di Consulenza Giuridica delle Direzioni Regionali delle Entrate. Al riguardo, si partecipano le definitive determinazioni cui è pervenuta la scrivente sulla base anche delle osservazioni emerse nella predetta riunione o successivamente pervenute dalle Direzioni Regionali.

La legge 11 agosto 1991, n. 266, all'art. 8, comma 2, ha escluso dall'ambito applicativo dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato individuate dall'art. 3 della legge medesima, costituite esclusivamente per fini di solidarietà.

Il citato art. 8, comma 2, dispone, infatti, che: "le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.".

Il tenore letterale della norma porta a ritenere che le operazioni agevolate cui la stessa si riferisce siano solo quelle poste in essere dalle predette organizzazioni (operazioni attive).

Tuttavia questo Ministero, con la circolare n. 3 del 25 febbraio 1992, ha ritenuto di escludere dal campo di applicazione dell'imposta anche le cessioni effettuate nei confronti delle suddette organizzazioni "di beni mobili registrati, quali ambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione nell'attività sociale da queste svolta".

Successivamente all'emanazione di tale circolare è stato necessario precisare a talune Direzioni Regionali (in particolare, si ricorda, da ultimo, la risoluzione n. 138/E dell'8 settembre 1998) che dovevano considerarsi compresi nell'ambito applicativo dell'art. 8, comma 2, della citata legge n. 266 del 1991 gli acquisti dei soli beni mobili registrati, utilizzati per il soccorso, espressamente menzionati nell'anzidetta circolare n. 3 del 1992, con esclusione di ogni altro bene, ivi compresi i pezzi di ricambio, le spese necessarie per la riparazione e la manutenzione degli stessi beni, gli acquisti di materiale sanitario vario e per la rianimazione nonché i costi per gli impianti e le utenze.

L'interpretazione estensiva fornita con la piu' volte citata circolare n. 3 del 1992, finalizzata a favorire l'attività socialmente rilevante svolta da tali organizzazioni, anche se limitata ai soli beni mobili registrati, risulta, pero', in contrasto con le disposizioni comunitarie.

La VI Direttiva CEE n. 388/77 del 17 maggio 1977, all'art. 13, reca, infatti, un elenco tassativo delle operazioni che gli Stati membri possono esentare dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Il predetto elenco fa riferimento unicamente a prestazioni di servizi e cessioni di beni (operazioni attive) rese, fra gli altri, da organismi quali quelli in parola; di conseguenza non è consentito introdurre ipotesi di esclusione dal tributo diverse da quelle ivi espressamente previste.

Peraltro, la surrichiamata interpretazione del citato articolo 8, fornita con circolare n. 3 del 1992, a decorrere dal 1 gennaio 1998 si riflette negativamente nell'economia delle imprese che forniscono beni alle organizzazioni di volontariato. A seguito della modifica dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, operata dal decreto legislativo n. 313 del 1997 in vigore dal 1 gennaio 1998, infatti, l'IVA assolta sugli acquisti "afferenti operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta" non è più detraibile.

Considerato quanto sopra, occorre riesaminare le istruzioni a suo tempo fornite con la circolare n. 3 del 1992, ravvisandosi la necessità di attenersi ad un'interpretazione letterale del dettato di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 266 del 1991 nel senso di affermare l'assoggettamento ad IVA delle prestazioni di servizi e delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle organizzazioni in parola, ivi comprese le cessioni di beni mobili registrati utilizzati per il soccorso.

Tutto cio' premesso, considerata l'esigenza di tutelare l'affidamento suscitato dall'indirizzo espresso con la piu' volte citata circolare n. 3 del 1992, si ritiene che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ed in conformità all'art.10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si rendono applicabili le sanzioni amministrative nei confronti dei contribuenti che si siano strettamente attenuti alle istruzioni ministeriali impartite nel 1992.

È appena il caso di rappresentare che l'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure urgenti in materia fiscale" prevede l'erogazione di contributi a favore delle associazioni di volontariato e delle altre ONLUS per l'acquisto di autoambulanze e di altri beni strumentali utilizzati nell'ambito dell'attività di utilità sociale svolta dalle medesime organizzazioni.

Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.