Con l'articolo 14 del decreto legge 14/03/2005 n. 35 si superano i contenuti agevolativi previsti per le O.n.l.u.s. nel T.u.i.r. e nella legge n. 133/99 e si passa ad un regime di piena deducibilità (e non più di detraibilità), seppure con dei massimali, delle erogazioni in denaro e in natura.

Notiamo che nella formulazione di questo provvedimento è stato introdotto un ulteriore limite, costituito dalla misura massima della deducibilità dell’erogazione liberale che non può superare i 70.000 euro annui e il 10% del reddito.

Per agevolare ulteriormente i trasferimenti a titolo gratuito, nel successivo comma 8, si prevede altresì l’esenzione da ogni tassa, imposta indiretta o diritto e la riduzione del 90% degli onorari notarili.

Un passo decisamente in avanti verso il sostegno privato di enti che dovrebbero essere il motore della ricerca e dell’innovazione.

Per espressa previsione normativa, il beneficio non può essere cumulato con altre agevolazioni previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge, ma resta comunque ferma la possibilità, per i titolari di reddito d’impresa, di beneficiare anche delle altre agevolazioni previste, in tema di erogazioni liberali, dall’articolo 100 del Tuir.

Qualora un’impresa avesse un reddito imponibile superiore ai 3,5 milioni di euro potrebbe quindi continuare ad applicare l’art. 100 T.u.i.r. e sarà quindi possibile dedurre anche più di 70.000 euro (sempre nel limite del 2%) perché il comma 3 dell’art. 14 del decreto in esame contiene una clausola di salvaguardia che permette di scegliere tra la nuova e la vecchia disposizione.

Riposrtiamo per conoscenza il comma 2, lettera h), dell'articolo 100 del Tuir che, come detto, non è stata abrogata dalla nuova normativa:

Sono inoltre deducibili:
"le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE"

Per completezza alleghiamo di seguito tre articoli de "Il Sole 24 ore"

13 marzo 2005
di Marta Saccaro


ROMA – Il decreto legge sulla competitività contiene una disposizione di finanziamento al Terzo settore. Sono previste, infatti, nuove agevolazioni fiscali per chi fa offerte alle organizzazioni non profit.
Si tratta, in particolare, di benefici per le erogazioni liberali alle Onlus ed alle associazioni di promozione sociale di carattere nazionale, iscritte nell’apposito registro previsto dalla legge n. 383/2000. Nello specifico, le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’Ires sono deducibili fino al limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro all’anno.
La norma sembra quindi riconoscere un sostanziale incremento del limite massimo deducibile per le donazioni al non profit: si passa infatti dall’attuale tetto di 2.065,83 euro previsto per le Onlus (1.549,37 euro per le associazioni di promozione sociale) a quello di 70.000 euro all’anno.
Attenzione, però: l’agevolazione compete solo se chi riceve le erogazioni è in regola con gli obblighi di contabilità e di bilancio.
 

Per espressa previsione normativa, il beneficio non può essere cumulato con altre agevolazioni previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge, ma resta comunque ferma la possibilità, per i titolari di reddito d’impresa, di beneficiare anche delle altre agevolazioni previste, in tema di erogazioni liberali, dall’articolo 100 del Tuir.
Se l’erogazione liberale è stata dedotta indebitamente, il soggetto erogatore è punito con la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 471/1997, maggiorata del 200 per cento.
Se però la deduzione si dimostra indebita a seguito della riscontrata carenza di requisiti in capo al soggetto beneficiario dell’offerta, è disposta una solidarietà nella responsabilità: in questo caso, infatti, la Onlus o l’associazione di promozione sociale che ha ricevuto la liberalità risulta obbligata, insieme ai suoi amministratori, in solido con i soggetti erogatori per gli obblighi tributari.

Il Terzo settore beneficia poi anche delle altre previsioni contenute nello stesso articolo del decreto legge. In particolare, è previsto che le persone fisiche e le imprese possono dedurre dal proprio reddito le liberalità in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici o sottoposti a vigilanza ministeriale e di enti parco regionali e nazionali. La disposizione è innovativa per le persone fisiche, ma non per le imprese (articolo 100 del Tuir). A differenza di quella attuale, la nuova norma non prevede limiti per la quota di liberalità deducibile ma sembra restringere l’agevolazione alle contribuzioni alla ricerca erogate solo ad alcuni enti. Inoltre, mentre con riferimento alle persone fisiche la norma prevede che l’agevolazione competa solo per le erogazioni liberali in denaro, per le imprese sembrano essere deducibili tutte le liberalità, comprese quindi quelle fatte in natura.

Per gli stessi soggetti beneficiari di questa agevolazione è poi prevista una semplificazione in riferimento ai trasferimenti a titolo gratuito. Secondo quanto prevede il decreto legge, infatti, gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici o sottoposti a vigilanza ministeriale e di enti parco regionali e nazionali sono esenti da tasse e imposte indirette diverse dall’Iva e da diritti dovuti a qualunque titolo.
In conclusione, la disposizione prevede poi una riduzione anche sulla parcella del notaio: sono infatti ridotti del 90% gli onorari relativi agli atti di donazione ai citati enti di ricerca.


31 marzo 2005
di Marta Saccaro

Donazioni, sconto a due vie
Da valutare quale soluzione è più conveniente.



Le nuove disposizioni introdotte dal decreto legge sulla competitività per favorire i finanziamenti alle Onlus e alle associazioni di promozione sociale di carattere nazionale attraverso la leva della deducibilità fiscale si affiancano alle agevolazioni già previste dal Tuir. Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 35/ 2005 lascia infatti alle imprese la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del Tuir anche se — come precisato nel successivo comma 6 — la deducibilità prevista dalle nuove disposizioni in relazione alle liberalità alle Onlus ( Organizzazioni non lucrative) e alle Aps ( Associazioni di promozione sociale) non si può cumulare con altre agevolazioni fiscali ( deduzioni o detrazioni) previste da altre disposizioni di legge.
Nella sostanza, poiché esistono previsioni differenti che regolano la stessa fattispecie, il legislatore impone di scegliere quella più conveniente senza che sia possibile applicare tutte le norme di agevolazione e " moltiplicare" il beneficio fiscale.
In particolare, per i soggetti passivi Ires la nuova disposizione prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate in favore di Onlus e Aps iscritte nel registro nazionale sono deducibili dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
La lettera della norma sembra fare intendere che il versamento sia deducibile nel limite del 10% del reddito ma, in ogni caso, fino ad un massimo di 70.000 euro all'anno. Ciò significa che se una società di capitali ha effettuato, nel periodo d'imposta, erogazioni liberali in denaro a Onlus per un importo complessivo di 100.000 euro, ammesso che vi sia " capienza" nel 10% dell'imponibile, queste saranno deducibili dal reddito solo fino al limite di 70.000 euro. Per l'applicabilità dell'agevolazione sembra infatti che la norma ritenga necessaria la sussistenza di entrambe le condizioni ( importo dell'erogazione deducibile pari al massimo al 10% del reddito " e" limite massimo di 70.000 euro all'anno).
In pratica, l'erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti sopra indicati. Ciò porta quindi a ritenere che la deduzione non è mai consentita nel caso in cui non vi sia reddito imponibile ( ad esempio, se l'esercizio ha chiuso in perdita).
La disposizione introdotta dal Dl 35/ 2005 risulta, in ogni caso, formulata in maniera diversa rispetto all'analoga previsione, contenuta nel comma 2, lettera h), dell'articolo 100 del Tuir che, come detto, non è stata abrogata dalla nuova normativa.
Secondo la norma del Tuir sono deducibili dalla base imponibile Ires le erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato. Per le Aps i limiti sono di 1.549,37 euro o il 2% del reddito di impresa dichiarato ( articolo 100, comma 2, lettera l) del Tuir). La presenza della congiunzione disgiuntiva ( 2.065,83 euro " o" il 2% del reddito) porta a ritenere che la disposizione richieda il verificarsi di almeno una delle due condizioni: sono comunque deducibili 2.065,83 euro ( anche se l'esercizio ha chiuso in perdita), aumentabili fino al limite massimo del 2% dell'imponibile Ires. Nel caso in cui l'imponibile sia superiore a 3.500.000 euro, sarà quindi possibile dedurre anche più di 70.000 euro ( sempre nel limite del 2%). Questa interpretazione è stata sostenuta dalla relazione governativa di accompagnamento al Dlgs 460/ 1997, che ha introdotto nel Tuir la disciplina relativa alla deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali alle Onlus, e risulta confermata dalle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi ( si veda quanto precisato, ad esempio, al rigo RF21 del modello Unico 2005 SC).
Rispetto alla previsione del Testo unico, la nuova norma sulla deducibilità dal reddito di impresa delle liberalità alle Onlus si dimostra vantaggiosa solo nel caso di imponibili elevati ma non sembra garantire un minimo sempre deducibile.


IL SOLE-24 ORE
Domenica 27 Marzo 2005
di Marta Saccaro

Super-sconto sulle donazioni

Deduzione per persone fisiche e imprese fino al 10% dell’imponibile con un massimo di 70mila euro

Svolta sul fronte delle liberalità al non profit. Con l'articolo 14 del decreto legge sulla competitività (Dl n. 35/05) sono state, infatti, disciplinate nuove modalità di finanziamento al Terzo settore. La disposizione si compone di due parti: nella prima sono contenute regole che riguardano le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e le Associazioni di promozione sociale (Aps) mentre la seconda riguarda le agevolazioni per chi finanzia la ricerca.
Le nuove regole si caratterizzano per l'ampia portata delle agevolazioni: mai prima d'ora, infatti, era stato concesso a privati e imprese di portare in deduzione dal reddito importi così rilevanti per li-beralità al Terzo settore.

I destinatari. Le agevolazioni per i finanziamenti alle Onlus e alle associazioni di promozione sociale sono contenute nella prima parte (commi da l a 6) dell'articolo 14. Tra i beneficiari delle liberalità rientrano tutti i soggetti che possono assumere la qualifica di Onlus, compresi quelli che sono, per legge, considerati Onlus (organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e or-ganizzazioni non governative) e quelli che sono Onlus limitatamente a un ramo di attività (enti ecclesiastici e associazioni di promozione sociale). A questi soggetti si aggiungono le associazioni di promozione sociale che hanno rilevanza su tutto il territorio nazionale e che sono iscritte nel registro previsto dalla legge 383/2000.

Il meccanismo. In base all'articolo 14 le liberalità in denaro o in natura erogate a Onlus o a Aps nazionali da persone fisiche o da enti soggetti all'Ires sono deducibili dal reddito dell'erogatore fino al limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70mila euro all'anno.

Il confronto con il passato per le persone fisiche. La nuova previsione impone un confronto con quanto già prevede il Tuir. Per le persone fisiche, il riferimento è all'articolo 15, comma l, lett. i-bis) e i-quater): le erogazioni liberali in denaro alle Onlus e alle associazioni di promozione sociale sono detraibili dall'lrpef, nella misura del 19%, per un importo non superiore a 2.065,83 euro (la detrazione massima possibile è quindi pari a 393 euro). La detrazione è, però, consentita solo se il versamento è fatto attraverso determinati sistemi di pagamento (per esempio banca o ufficio postale). L'articolo 14 del Dl 35/05 prevede, invece, una deduzione dall'imponibile (e non una detrazione d'imposta), eleva l'importo dell'offerta che può essere. agevolato (da 2.065,83 euro al 10% dell'imponibile, con un tetto di 70.000 eùro), amplia il beneficio anche alle offerte in natura e non richiede che il versamento sia effettuato secondo particolari modalità. Per quanto riguarda le associazioni di promozione sociale, però, la nuova agevolazione è riservata solo a quelle di carattere nazionale iscritte nel registro.

Il confronto con il passato per le imprese. Per quanto riguarda le disposizioni sul reddito d'impresa, invece, il confronto va effettuato con quanto previsto dalle lettere h) ed l) dell' articolo 100, comma 2 del Tuir. Secondo queste norme, sono deducibili dal reddito le offerte in denaro a Onlus e associazioni di promozione sociale nel limite, rispettivamente, di 2.065,83 euro o il 2% del reddito e di 1.549,37 euro o il 2% del reddito.
Anche in questo caso, l' agevolazione introdotta dall'articolo 14 del Dl consente di estendere l'agevolazione per la deducibilità dal reddito d'impresa anche alle offerte in natura (disciplinate in passato, solo per alcuni beni, anche dall'articolo 13 del decreto legislativo 460/97).

Il divieto di cumulo. La nuova previsione non sostituisce le disposizioni del Tuir, ma si affianca loro. La norma precisa, infatti, che il beneficio riconosciuto dalle nuove regole non può essere cumulato con altre agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o detrazione d'imposta da altre disposizioni di legge. Per i titolari di reddito d'impresa resta, per esempio, ferma la possibilità di beneficiare anche delle altre agevolazioni previste, in tema di erogazioni liberali, dall'articolo 100 del Tuir.

Il test di convenienza. In base a queste previsioni, quindi, la persona fisica che nell'anno effettua un versamento di 4.000 euro a favore di una Onlus, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi dovrà decidere se fare valere l'offerta come detrazione dall'Irpef (ottenendo una riduzione dall'imposta di 393 euro, nella misura massima consentita) oppure se beneficiare della nuova agevolazione, e garantirsi uno "sconto" dall'imponibile fiscale. In questo caso, misura ed effetti del beneficio dipendono dall'imponibile. L'agevolazione compete, infatti, nel limite del 10% del reddito complessivo, con un massimo di 70mila euro: di conseguenza, solo se il reddito imponibile è di 40.000 euro, il versamento di 4 mila euro è interamente deducibile. Per le persone giuridiche, invece, la maggior convenienza del nuovo sistema di sconti appare di immediata evidenza.