Con l'articolo 14 del decreto legge 14/03/2005 n. 35 si superano i contenuti agevolativi previsti per le O.n.l.u.s. nel T.u.i.r. e nella legge n. 133/99 e si passa ad un regime di piena deducibilità (e non più di detraibilità), seppure con dei massimali, delle erogazioni in denaro e in natura.Notiamo che nella formulazione di questo provvedimento è stato introdotto un ulteriore limite, costituito dalla misura massima della deducibilità dell’erogazione liberale che non può superare i 70.000 euro annui e il 10% del reddito.
Per agevolare ulteriormente i trasferimenti a titolo gratuito, nel successivo comma 8, si prevede altresì l’esenzione da ogni tassa, imposta indiretta o diritto e la riduzione del 90% degli onorari notarili.
Un passo decisamente in avanti verso il sostegno privato di enti che dovrebbero essere il motore della ricerca e dell’innovazione.
Per espressa previsione normativa, il beneficio non può essere cumulato con altre agevolazioni previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge, ma resta comunque ferma la possibilità, per i titolari di reddito d’impresa, di beneficiare anche delle altre agevolazioni previste, in tema di erogazioni liberali, dall’articolo 100 del Tuir.
Qualora un’impresa avesse un reddito imponibile superiore ai 3,5 milioni di euro potrebbe quindi continuare ad applicare l’art. 100 T.u.i.r. e sarà quindi possibile dedurre anche più di 70.000 euro (sempre nel limite del 2%) perché il comma 3 dell’art. 14 del decreto in esame contiene una clausola di salvaguardia che permette di scegliere tra la nuova e la vecchia disposizione.
Riposrtiamo per conoscenza il comma 2, lettera h), dell'articolo 100 del Tuir che, come detto, non è stata abrogata dalla nuova normativa:
Sono inoltre deducibili:
"le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE"
Per completezza alleghiamo di seguito tre articoli de "Il Sole 24 ore"
| 13 marzo 2005 di Marta Saccaro ROMA – Il decreto legge sulla competitività contiene una disposizione di finanziamento al Terzo settore. Sono previste, infatti, nuove agevolazioni fiscali per chi fa offerte alle organizzazioni non profit. Si tratta, in particolare, di benefici per le erogazioni liberali alle Onlus ed alle associazioni di promozione sociale di carattere nazionale, iscritte nell’apposito registro previsto dalla legge n. 383/2000. Nello specifico, le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’Ires sono deducibili fino al limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro all’anno. La norma sembra quindi riconoscere un sostanziale incremento del limite massimo deducibile per le donazioni al non profit: si passa infatti dall’attuale tetto di 2.065,83 euro previsto per le Onlus (1.549,37 euro per le associazioni di promozione sociale) a quello di 70.000 euro all’anno. Attenzione, però: l’agevolazione compete solo se chi riceve le erogazioni è in regola con gli obblighi di contabilità e di bilancio. Per espressa previsione normativa, il beneficio
non può essere cumulato con altre agevolazioni previste a titolo
di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge,
ma resta comunque ferma la possibilità, per i titolari di reddito
d’impresa, di beneficiare anche delle altre agevolazioni previste,
in tema di erogazioni liberali, dall’articolo 100 del Tuir. Il Terzo settore beneficia poi anche delle altre previsioni contenute nello stesso articolo del decreto legge. In particolare, è previsto che le persone fisiche e le imprese possono dedurre dal proprio reddito le liberalità in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici o sottoposti a vigilanza ministeriale e di enti parco regionali e nazionali. La disposizione è innovativa per le persone fisiche, ma non per le imprese (articolo 100 del Tuir). A differenza di quella attuale, la nuova norma non prevede limiti per la quota di liberalità deducibile ma sembra restringere l’agevolazione alle contribuzioni alla ricerca erogate solo ad alcuni enti. Inoltre, mentre con riferimento alle persone fisiche la norma prevede che l’agevolazione competa solo per le erogazioni liberali in denaro, per le imprese sembrano essere deducibili tutte le liberalità, comprese quindi quelle fatte in natura. Per gli stessi soggetti beneficiari di
questa agevolazione è poi prevista una semplificazione in riferimento
ai trasferimenti a titolo gratuito. Secondo quanto prevede il decreto
legge, infatti, gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a
favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie
pubbliche, enti di ricerca pubblici o sottoposti a vigilanza ministeriale
e di enti parco regionali e nazionali sono esenti da tasse e imposte indirette
diverse dall’Iva e da diritti dovuti a qualunque titolo. |
Donazioni, sconto a due vie |
Super-sconto sulle donazioniDeduzione per persone fisiche e imprese fino al 10% dell’imponibile con un massimo di 70mila euro Svolta sul fronte delle liberalità
al non profit. Con l'articolo 14 del decreto legge sulla competitività
(Dl n. 35/05) sono state, infatti, disciplinate nuove modalità
di finanziamento al Terzo settore. La disposizione si compone di due
parti: nella prima sono contenute regole che riguardano le Organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (Onlus) e le Associazioni di
promozione sociale (Aps) mentre la seconda riguarda le agevolazioni
per chi finanzia la ricerca. I destinatari. Le agevolazioni per i finanziamenti alle Onlus e alle associazioni di promozione sociale sono contenute nella prima parte (commi da l a 6) dell'articolo 14. Tra i beneficiari delle liberalità rientrano tutti i soggetti che possono assumere la qualifica di Onlus, compresi quelli che sono, per legge, considerati Onlus (organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e or-ganizzazioni non governative) e quelli che sono Onlus limitatamente a un ramo di attività (enti ecclesiastici e associazioni di promozione sociale). A questi soggetti si aggiungono le associazioni di promozione sociale che hanno rilevanza su tutto il territorio nazionale e che sono iscritte nel registro previsto dalla legge 383/2000. Il meccanismo. In base all'articolo 14 le liberalità in denaro o in natura erogate a Onlus o a Aps nazionali da persone fisiche o da enti soggetti all'Ires sono deducibili dal reddito dell'erogatore fino al limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70mila euro all'anno. Il confronto con il passato per le persone fisiche. La nuova previsione impone un confronto con quanto già prevede il Tuir. Per le persone fisiche, il riferimento è all'articolo 15, comma l, lett. i-bis) e i-quater): le erogazioni liberali in denaro alle Onlus e alle associazioni di promozione sociale sono detraibili dall'lrpef, nella misura del 19%, per un importo non superiore a 2.065,83 euro (la detrazione massima possibile è quindi pari a 393 euro). La detrazione è, però, consentita solo se il versamento è fatto attraverso determinati sistemi di pagamento (per esempio banca o ufficio postale). L'articolo 14 del Dl 35/05 prevede, invece, una deduzione dall'imponibile (e non una detrazione d'imposta), eleva l'importo dell'offerta che può essere. agevolato (da 2.065,83 euro al 10% dell'imponibile, con un tetto di 70.000 eùro), amplia il beneficio anche alle offerte in natura e non richiede che il versamento sia effettuato secondo particolari modalità. Per quanto riguarda le associazioni di promozione sociale, però, la nuova agevolazione è riservata solo a quelle di carattere nazionale iscritte nel registro. Il confronto con il passato
per le imprese. Per quanto riguarda le disposizioni sul reddito
d'impresa, invece, il confronto va effettuato con quanto previsto dalle
lettere h) ed l) dell' articolo 100, comma 2 del Tuir. Secondo queste
norme, sono deducibili dal reddito le offerte in denaro a Onlus e associazioni
di promozione sociale nel limite, rispettivamente, di 2.065,83 euro
o il 2% del reddito e di 1.549,37 euro o il 2% del reddito. Il divieto di cumulo. La nuova previsione non sostituisce le disposizioni del Tuir, ma si affianca loro. La norma precisa, infatti, che il beneficio riconosciuto dalle nuove regole non può essere cumulato con altre agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o detrazione d'imposta da altre disposizioni di legge. Per i titolari di reddito d'impresa resta, per esempio, ferma la possibilità di beneficiare anche delle altre agevolazioni previste, in tema di erogazioni liberali, dall'articolo 100 del Tuir. Il test di convenienza. In base a queste previsioni, quindi, la persona fisica che nell'anno effettua un versamento di 4.000 euro a favore di una Onlus, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi dovrà decidere se fare valere l'offerta come detrazione dall'Irpef (ottenendo una riduzione dall'imposta di 393 euro, nella misura massima consentita) oppure se beneficiare della nuova agevolazione, e garantirsi uno "sconto" dall'imponibile fiscale. In questo caso, misura ed effetti del beneficio dipendono dall'imponibile. L'agevolazione compete, infatti, nel limite del 10% del reddito complessivo, con un massimo di 70mila euro: di conseguenza, solo se il reddito imponibile è di 40.000 euro, il versamento di 4 mila euro è interamente deducibile. Per le persone giuridiche, invece, la maggior convenienza del nuovo sistema di sconti appare di immediata evidenza.
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