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Dopo un iter parlamentare di circa un decennio, il 24 febbraio 1992, con
l'approvazione della legge n.225, viene istituito il "Servizio nazionale
della Protezione Civile" che, come recita l'art.1, ha il fondamentale
compito di "tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti
e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità
naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi".
In questo complesso sistema di competenze si è
inoltre voluto un punto di collegamento e di riferimento per gli organi
impegnati nelle emergenze, affidando così le funzioni di coordinamento
al Presidente del Consiglio dei Ministri o, per esso, al Ministro per
il Coordinamento della Protezione Civile.
Le attività di protezione civile sono, come abbiamo già
detto, volte alla previsione e prevenzione dei vari tipi di rischi, al
soccorso delle popolazioni colpite e ad ogni altra attività necessaria
per superare l'emergenza. Gli ambiti di competenza vengono stabiliti in
base alla gravità degli eventi calamitosi che, come espresso dall'art.2
della legge n.225, vengono distinti in tre categorie:
La prima categoria - tipo a - concerne quei tipi di eventi
fronteggiabili in via ordinaria con l'intervento di singoli enti o amministrazioni
competenti, con l'attivazione insomma di una sola forza operativa.
La seconda categoria - tipo b - raccoglie gli
eventi che per la loro natura ed estensione comportano la presenza sul
territorio di diverse componenti e richiede, necessariamente, l'intervento
coordinatore di un'autorità straordinaria; si tratta, quindi,
dell'intervento del Prefetto, il quale dirige e coordina le attività
di più Enti o Amministrazioni competenti in via ordinaria.
In tele circostanza si dispiega in tutta la sua articolaione la "macchina
organizzativa" della Direzione Generale della Protezione Civile e dei
Servizi Antincendi del Ministero dell'Interno, sia per l'adozione di
eventuali provvedimenti integrativi di quelli già emanati dal
Prefetto, sia per il coordinamento tecnico operativo dell'attività
di emergenza, che per il collegamento con il resto del territorio nazionale
per tutte le ulteriori rirorse che si rivelassero necessarie.
La terza categoria - tipo c - riguarda infine
le calamità naturali, le catastrofi o altri eventi che, per intensità
ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
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